Portabilità degli esoneri contributivi

Come tutti sanno con la Legge Finanziaria 2015 sono stati introdotti importanti esoneri contributivi per i neo assunti (e non nel Job Act come spesso si sente dire, ndr), purtroppo nella Legge Finanziaria del 2016 sono stati abbassati, tuttavia arriva dall’art. 181 una buona notizia, infatti da una prima intrepretazione del testo appare evidente di come gli esoneri contributivi siano da intendersi portabili in caso di chiusura di un rapporto di lavoro e conseguente apertura di un altro nell’ambito di un cambio appalto (non anche nei cambi azienda del personale di sede).

Riportiamo il testo del summenzionato articolo per una più precisa trattazione:

Art. 181 (L. 208/2015). Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Si tratta certamente di una buona notizia che deroga anche il muro alzato dall’INPS che nella circolare 178 del 3 novembre 2015 aveva espressamente negato che il contributo spettasse nei casi di cambio d’appalto.

Resta comunque valida l’esigenza, per poter “portare” l’esonero contributivo, che i contributi fossero stati correttamente versati. In tal senso la circolare INPS 17/2015 e la Legge Finanziaria del 2007.

Insomma, tale novità non può che essere accolta con soddisfazione.